Contratto quadro di conto vendita
TEK DOGWEAR S.R.L. — Contratto quadro di conto vendita per i rivenditori Neverhome Dogwear. Versione 1.1 del 15 settembre 2026.
Il presente Contratto costituisce parte integrante delle Condizioni generali di vendita (le "Condizioni"). Si applica esclusivamente ai Rivenditori autorizzati da TEK DOGWEAR S.R.L. (il "Venditore") a ricevere merce in conto vendita e unicamente alla merce che l'ordine identifica come merce in conto vendita. I termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni.
1. Oggetto
1.1 Ai sensi degli artt. 1556 e ss. c.c., il Venditore consegna al Rivenditore la merce e questi si obbliga a pagarne il prezzo se venduta ovvero a restituirla entro il termine di seguito indicato.
1.2 Ciascun ordine indica, riga per riga, il numero di pezzi consegnati in conto vendita, il relativo prezzo IVA esclusa e la periodicità di rendicontazione delle vendite. La merce in conto vendita è sempre ordinata tramite il Portale, per cartoni completi, e concorre al raggiungimento dell'ordine minimo.
2. Conclusione
2.1 Ogni ordine che comprenda merce in conto vendita si conclude soltanto con la sottoscrizione elettronica della proposta d'ordine da parte del Rivenditore, ai sensi dell'art. 4.3(b) delle Condizioni.
3. Proprietà, custodia e rischio
3.1 La merce in conto vendita resta di proprietà del Venditore sino alla sua vendita da parte del Rivenditore ai propri clienti.
3.2 Dalla consegna il Rivenditore custodisce la merce con la diligenza dovuta, la conserva separatamente ovvero la identifica nelle proprie scritture come merce di proprietà del Venditore, e sopporta il rischio di perdita, furto e danneggiamento.
3.3 Il Rivenditore non può costituire in pegno, dare in prestito o trasferire la merce se non mediante vendita presso il proprio punto vendita o sui propri canali di vendita.
4. Rivendita
4.1 Il Rivenditore vende la merce in nome proprio e determina liberamente i prezzi di rivendita. Il prezzo al pubblico consigliato non è vincolante.
5. Rendicontazione delle vendite e fatturazione
5.1 Il Rivenditore rendiconta i pezzi venduti, per articolo e taglia, con la periodicità indicata nell'ordine:
- mensile — entro il 5 di ogni mese, con riferimento al mese precedente;
- trimestrale — al 31 dicembre e al 31 marzo;
- stagionale — con un'unica rendicontazione al 31 marzo.
5.2 Le rendicontazioni sono trasmesse a administration@tekdogwear.com ovvero mediante gli strumenti messi a disposizione dal Venditore.
5.3 Il Venditore fattura i pezzi rendicontati come venduti. La fattura è pagata mediante bonifico bancario alle condizioni di pagamento indicate nell'ordine.
6. Restituzione della merce invenduta
6.1 La merce invenduta deve essere restituita al Venditore entro il 31 marzo della stagione di riferimento, integra, nell'imballo originale, con etichette e cartellini, presso il magazzino di Via delle Fontanelle 6, 22044 Inverigo (CO), Italia, ovvero ritirata dal Venditore ove concordato.
6.2 La merce non restituita entro il 31 marzo si intende venduta ed è fatturata al prezzo indicato nell'ordine.
6.3 La merce restituita danneggiata, incompleta ovvero non in condizioni di essere rivenduta si intende venduta ed è fatturata.
7. Verifiche
7.1 Con ragionevole preavviso, il Venditore può verificare le giacenze in conto vendita presso il punto vendita del Rivenditore. Il Rivenditore fornisce le informazioni necessarie a riconciliare la merce consegnata, venduta e giacente.
8. Recesso e risoluzione
8.1 Ciascuna parte può interrompere le consegne in conto vendita per gli ordini futuri mediante comunicazione scritta. Gli ordini già conclusi restano disciplinati dal presente Contratto.
8.2 In caso di ritardo del Rivenditore nel pagamento o nella rendicontazione, ovvero di cessazione o cessione della sua attività, il Venditore può esigere l'immediata restituzione di tutta la merce in conto vendita e fatturare quella non restituita entro 15 giorni.
9. Legge applicabile e foro competente
9.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. È competente in via esclusiva il Foro di Monza.
Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Il Rivenditore approva specificamente le seguenti clausole: 3.2 (rischio a carico del Rivenditore), 6.2 e 6.3 (merce che si intende venduta), 8.2 (restituzione immediata e fatturazione), 9.1 (competenza esclusiva del Foro di Monza).